In data 6 maggio 2019, la Fondazione ha firmato congiuntamente alla FEM il Contratto aziendale di prossimità per la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale delle Fondazioni.
L'istituto del contratto di prossimità è disciplinato dall'articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e consente di derogare alla normativa di legge e ai contratti collettivi per raggiungere esclusivamente le seguenti finalità: maggiore occupazione, miglioramento della qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.
Nel caso di specie, le modifiche sono state apportate alla disciplina del lavoro a tempo determinato.
DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA FONDAZIONE: 72 mesi, formato da "blocchi" di contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi.
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Sia per il personale ricercatore/tecnologo sia per quello tecnico e amministrativo, rimangono in essere i periodi di STOP&GO previsti dal primo Contratto aziendale di prossimità, ossia:
- 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi;
- 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.

